Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
I presenti termini e condizioni si applicano alle transazioni commerciali tra Wahl Clipper Corporation, una società dell'Illinois con sede in 2900 Locust Street, Sterling, Illinois, USA, e le sue filiali e i suoi fornitori.
Le seguenti entità sono filiali di Wahl Clipper Corporation:
Wahl GmbH, Villinger Straße 4, 78112 St. Georgen, Germania;
Wahl UK Ltd, Sterling House, Clipper Close , Ramsgate, CT12 5GG, Regno Unito;
Wahl Australia Pty Ltd, 70 Dulacca Street, Acacia Ridge, QLD, 4110, Australia;
Wahl Clipper Pty Ltd., 79 Boeing Road East, Bedfordview, Gauteng 2007, Sudafrica
Wahl Clipper Corporation e le sue filiali non saranno responsabili come debitori in solido. Ciascuna entità effettuerà ordini di acquisto al Venditore in modo indipendente, secondo i termini e le condizioni stabiliti nel presente contratto, operando per proprio conto.
Wahl Clipper Corporation e le sue consociate sono qui indicate come la "Società".
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
I. Punti generali, area di validità
Tutte le offerte, le consegne e gli altri servizi forniti da Wahl GmbH ("Wahl"), compresi quelli che potrebbero sorgere in futuro, nell'ambito di accordi contrattuali con il partner contrattuale (denominato anche "Distributore") saranno soggetti alle presenti Condizioni Generali di Promo e Fornitura. Qualsiasi contro-conferma da parte del partner contrattuale che faccia riferimento ai suoi termini e condizioni commerciali o di acquisto è respinta. I termini commerciali utilizzati dal partner contrattuale diversi da quelli utilizzati nelle nostre Condizioni Generali di Promo e Forniture, o che non compaiono in esse, non costituiranno parte di alcun contratto se non espressamente accettati per iscritto da Wahl.
II. Contenuto e conclusione del contratto
- I dati e le informazioni riportati nei cataloghi dei prodotti e nei listini prezzi non saranno considerati parte integrante e giuridicamente vincolante del contratto, a meno che Wahl non vi faccia espressamente riferimento per iscritto.
- Gli ordini diventeranno legalmente vincolanti attraverso la nostra conferma scritta e il contenuto della conferma d'ordine determinerà esclusivamente la portata dei beni e dei servizi da fornire con effetto legalmente vincolante. Nessun accordo subordinato o dichiarazione orale da parte del personale o dei rappresentanti di Wahl, così come nessuna modifica agli ordini confermati (incluse le modifiche agli oggetti da consegnare) sarà legalmente valida se non confermata per iscritto da Wahl.
III. Prezzi
In assenza di accordi specifici contrari, i prezzi saranno definiti come prezzi INCOTERMS® EXW franco fabbrica, comprensivi di imballaggio ma non di spedizione o assicurazione, né di tasse o altri oneri connessi alla consegna. Il pagamento dovrà essere effettuato nella valuta in cui è denominata la nostra offerta e/o la nostra conferma d'ordine.
IV. Pagamento
- Wahl può stabilire con l'Incaricato termini di pagamento e di consegna individuali. Tali termini di pagamento e consegna individuali saranno documentati nella relativa conferma d'ordine e fattura e saranno vincolanti. Indipendentemente dalla modalità di pagamento, esso sarà considerato effettuato solo quando l'intero importo della fattura sarà accreditato senza riserve sul nostro conto in modo tale da poterne fare libero uso ("ricevuta di pagamento"). Tutti i costi aggiuntivi derivanti dalla scelta della modalità di pagamento saranno a carico del partner contrattuale.
- Se il partner contrattuale non paga il prezzo d'acquisto entro il termine previsto, come definito nel precedente paragrafo I, avremo il diritto, senza pregiudizio di qualsiasi altro ricorso legale, di addebitare gli interessi a un tasso di 8 punti percentuali superiore al tasso di interesse principale di rifinanziamento della Banca Centrale Europea. Ci riserviamo il diritto di dimostrare di aver effettivamente subito una perdita maggiore.
- Non vi sarà alcun diritto di compensazione o di ritenzione se non per quanto riguarda le rivendicazioni legali del partner contrattuale che Wahl accetta o non contesta o che sono state giudicate o sono pronte ad essere giudicate da un tribunale come definitive e assolute.
V. Termine di consegna, fornitura di materiale, dubbia solvibilità, ispezione finale e accettazione
- Se è stato concordato un periodo di consegna, questo inizierà a decorrere dalla data della nostra conferma d'ordine, ma a condizione che tutta la documentazione che il partner contrattuale deve fornire sia stata consegnata in tempo, che siano state date risposte a tutte le domande tecniche che deve chiarire e che siano stati ricevuti tutti i dettagli relativi alla/e versione/i del/i prodotto/i di cui ha bisogno.
- Il termine di consegna sarà considerato rispettato se le circostanze definite nella Clausola VI, paragrafo 2, delle CGC, che comportano il trasferimento del rischio, si sono verificate.
- Il termine di consegna sarà prolungato di un periodo di tempo adeguato se non siamo in grado di adempiere al nostro obbligo di consegna, o non siamo in grado di farlo puntualmente, a causa di motivi che esulano dal nostro controllo e che non potevano essere ragionevolmente previsti al momento della conclusione del contratto. Gli impedimenti che esulano dal nostro controllo comprendono in particolare la mancata consegna della merce giusta al momento giusto da parte di uno dei nostri fornitori. Informeremo il nostro partner contrattuale il prima possibile dell'insorgere di tale impedimento e ne indicheremo la durata prevista. Se l'impedimento si protrae per più di tre mesi, o se è chiaro che probabilmente si protrarrà per più di tre mesi, sia noi che il partner contrattuale avremo il diritto di annullare il contratto.
- Se il partner contrattuale deve fornire del materiale, dovrà farlo a proprie spese e a proprio rischio e dovrà fornire anche un'adeguata quantità aggiuntiva (almeno una riserva del 5%), in tempo utile e in condizioni impeccabili. L'inosservanza di questa disposizione comporterà una proroga adeguatamente lunga del periodo di consegna. Se il partner contrattuale è responsabile del ritardo nella fornitura del materiale, dovrà farsi carico di tutti i costi aggiuntivi così sostenuti.
- Se, dopo la conclusione del contratto, Wahl viene a conoscenza di circostanze che giustificano ragionevoli dubbi sulla solvibilità o sull'affidabilità creditizia del partner contrattuale e che potrebbero mettere a repentaglio la nostra pretesa di pagamento nell'ambito del contratto, saremo autorizzati a trattenere i nostri Servizi fino a quando non avremo ricevuto il compenso previsto dal contratto, o non avremo fornito una garanzia per garantirlo, e il partner contrattuale non avrà saldato tutti i conti in sospeso nell'ambito del rapporto commerciale che indichino un legame commerciale con il contratto.
- In assenza di accordi contrari, il partner contrattuale avrà l'obbligo di ritirare la merce presso la nostra sede entro dieci giorni dalla ricezione della notifica da parte di Wahl che la merce è pronta per il ritiro. Se questo periodo di tempo viene superato di oltre tre giorni, ciò sarà interpretato come una grave violazione del contratto e darà diritto a Wahl, senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio legale, di spedire la merce al partner contrattuale e di occuparsi di tutte le formalità connesse, il tutto a spese del partner contrattuale. Il mancato ritiro, l'ispezione e l'accettazione puntuale della merce non avrà alcun impatto sull'obbligo del partner contrattuale di pagare il prezzo di acquisto.
- Se Wahl fornisce una quantità superiore a quella concordata, il partner contrattuale può accettare la quantità in eccesso o rifiutarla. Se il partner contrattuale accetta una parte o la totalità dell'eccedenza, avrà l'obbligo di pagarla al prezzo contrattuale. Se la differenza di quantità della merce consegnata rappresenta al massimo il 5% della quantità concordata, l'acquirente, nonostante la frase 1, è obbligato ad accettare e pagare la merce.
VI. Materiale pubblicitario
- Il Distributore deve utilizzare esclusivamente il materiale pubblicitario fornito da Wahl per le misure pubblicitarie in forma inalterata.
- Se, in singoli casi, l'Incaricato desidera utilizzare altro materiale pubblicitario, ciò è consentito solo previo consenso scritto di Wahl, che è a discrezione di Wahl. L'Incaricato dovrà sostenere i costi associati al reperimento e all'utilizzo di tale materiale pubblicitario.
VII. Consegna, spedizione e trasferimento del rischio
- Il luogo di consegna sarà determinato dalle disposizioni di consegna concordate tra Wahl e il partner contrattuale, che devono essere stabilite in conformità agli Incoterms 2024. A meno che non siano state concordate disposizioni di consegna contrarie, la consegna avverrà sempre franco fabbrica presso la sede del venditore. Se la merce deve essere trasportata al partner contrattuale, questi ne sosterrà i costi e i rischi.
- Se non è stato concordato diversamente per iscritto, il rischio sarà trasferito al partner contrattuale nel momento in cui la merce sarà disponibile per il ritiro. lSe la merce viene spedita al partner contrattuale, il rischio sarà trasferito a quest'ultimo al più tardi nel momento in cui la merce sarà pronta per il ritiro da parte del primo vettore. lSe il trasporto è ritardato per motivi che esulano dal controllo di Wahl, il rischio sarà trasferito al partner contrattuale alla data in cui la merce sarà pronta per il ritiro.
VIII. Violazione contrattuale da parte di beni o documenti, garanzia
- Nel caso in cui i beni o i documenti diano luogo a una violazione del contratto, saremo autorizzati a rettificare ed effettuare, previa proroga del termine di consegna se necessario, una rilavorazione o una consegna sostitutiva. Salvo che non emerga nulla di contrario dal contratto o dalle circostanze in cui è stato concluso - o in particolare dalle trattative condotte in relazione ad esso - non si riterrà sussistente alcuna violazione del contratto per il semplice motivo che i beni non soddisfano gli standard tecnici o di altro tipo attualmente in vigore nel paese di destinazione (definito come il paese di residenza del partner contrattuale) o che non sono adatti allo scopo previsto. Inoltre, non si riterrà sussistente alcuna violazione del contratto per il fatto che, se è stato consegnato un gran numero di articoli simili, la presunta violazione del contratto si riferisce a non più del 3% del numero totale di unità e se il limite del 3% è stato preso in considerazione nel calcolo del prezzo, in particolare se ciò è stato fatto concordando una "deduzione di garanzia".
- Se il fattore che ha causato la violazione del contratto non è stato corretto entro un periodo di tempo ragionevole attraverso la rielaborazione di una consegna sostitutiva, il partner contrattuale avrà il diritto di richiedere una riduzione del prezzo di acquisto commisurata al valore ridotto dei beni.
- Nel caso in cui la merce o i documenti diano luogo a una violazione del contratto, ciò non deve essere interpretato come un diritto per il partner contrattuale di annullare il contratto invece di richiedere una riduzione del prezzo di acquisto, a meno che la violazione del contratto non rappresenti una grave violazione del contratto. Non si riterrà che esista una grave violazione del contratto se Wahl avrà posto rimedio al fattore che l'ha generata entro un periodo di tempo ragionevole stabilito dal partner contrattuale e non inferiore a sei settimane.
- Al momento del ricevimento della merce, il partner contrattuale dovrà informarci per iscritto di qualsiasi segno visibile che la stessa o i documenti siano in violazione del contratto senza indugio, e in nessun caso dopo più di una settimana dal ricevimento, indicando con precisione il fattore che dà origine alla violazione del contratto. Se nessun fattore è percepibile al momento del ricevimento, il partner contrattuale ispezionerà i beni senza indugio, e in nessun caso dopo più di una settimana dal ricevimento, e se un fattore che dà origine alla violazione del contratto viene alla luce nei beni e/o nei documenti, dovrà informarci per iscritto entro una settimana dalla scoperta, indicando la natura esatta del fattore. La notifica scritta del difetto dovrà essere inviata entro il periodo di una settimana dal ricevimento della merce o dalla scoperta del fattore che dà origine alla violazione del contratto, e sarà inoltre necessario che la notifica del difetto, inviata entro il periodo di tempo stabilito, ci raggiunga effettivamente.
- Nel caso in cui la notifica del difetto non soddisfi i requisiti di cui al precedente paragrafo 4, il diritto del partner contrattuale di invocare la presunta violazione del contratto da parte della merce e/o della documentazione decadrà, e ciò a prescindere dalle motivazioni addotte dal partner contrattuale per il mancato rispetto di tali requisiti.
- Il diritto del partner contrattuale di sollevare richieste di garanzia decade entro sei mesi dall'invio della notifica di difetto correttamente sollevata, ma al massimo entro un anno a partire dalla data di ricevimento della merce.
IX. Responsabilità legale, risarcimento per perdite o danni
- La responsabilità di pagare un risarcimento per perdita o danno, intendendo in particolare i casi di perdita o capitale derivanti da una consegna ritardata o dalla merce o dai documenti che danno luogo a una violazione del contratto, è esclusa a meno che non sia basata sul fatto che abbiamo agito con dolo o almeno con grave negligenza.
- Quanto sopra non avrà alcun impatto sulla nostra responsabilità legale ai sensi della legislazione applicabile in materia di responsabilità del prodotto, che non può essere modificata per contratto.
X. Conservazione del titolo
- La merce consegnata rimarrà di nostra proprietà fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto, come definito nella clausola V, paragrafo 1, delle CGV, a condizione che tale riserva di proprietà sia legalmente valida ai sensi della legge applicabile.
- Il partner contrattuale avrà l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per garantire il mantenimento di questo diritto di ritenzione o di qualsiasi diritto di sicurezza riconosciuto e funzionalmente equivalente in vigore nel paese di destinazione (definito come il paese di residenza del partner contrattuale). In caso di violazione di tale obbligo, il partner contrattuale sarà considerato in grave violazione del contratto.
- L'accordo sulla riserva di proprietà non avrà alcun impatto sulle disposizioni relative al trasferimento o al rischio incluse nella Clausola VI, paragrafo 2 delle CGV.
XI. Rivendita dei Prodotti
- L'Incaricato può vendere i prodotti Wahl nei propri negozi fisici e online (siti web) se questi negozi fisici e online soddisfano le condizioni del rispettivo accordo di distribuzione da stipulare separatamente.
- Nel tentativo di supportare i negozi fisici e online dei distributori e al fine di garantire esperienze e servizi coerenti per i clienti su tutti i canali, nonché di proteggere l'immagine del marchio, Wahl ha deciso di limitare il numero di venditori di marketplace online e di approvare un acceleratore di eCommerce esperto e specializzato per specifici marketplace online. L'Incaricato non è pertanto autorizzato a distribuire o a far distribuire i prodotti attraverso i seguenti marketplace online, direttamente o tramite terzi: amazon.it, amazon.es, amazon.fr, amazon.de, amazon.nl, amazon.pl, amazon.com.be, amazon.se; qualsiasi sito europeo di eBay e Zalando e su Otto.de. A scanso di equivoci, nel caso in cui l'Incaricato sia situato al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE") e della Svizzera le vendite a o su questi marketplace europei elencati non sono consentite a causa del territorio contrattuale imposto dalla Clausola XII, paragrafo 2 delle CGC e del territorio definito nell'accordo di distribuzione separato.
- Il Distributore è tenuto a trasmettere l'obbligo di non vendere su questi specifici marketplace online a tutti i clienti B2B che acquistano prodotti Wahl da lui per la rivendita e, in caso di ragionevole sospetto di violazione di tale obbligo da parte di un cliente B2B, il Distributore è tenuto a divulgare a Wahl le relative informazioni sulle vendite a specifici clienti B2B per consentire a Wahl di monitorare il rispetto delle restrizioni del marketplace.
- In caso di violazione ripetuta e continuata delle restrizioni del mercato, Wahl può interrompere il rapporto commerciale con l'Incaricato con un preavviso di 30 giorni.
- Per la vendita di prodotti Wahl su qualsiasi altro mercato online, il distributore richiede l'approvazione esplicita di Wahl per poter vendere i prodotti Wahl su tali mercati. La clausola XI, paragrafi 3 e 4 delle CGC si applica di conseguenza. Wahl può ritirare l'approvazione a sua esclusiva discrezione con un preavviso di almeno 30 giorni al distributore. Wahl potrà fornire all'Incaricato un elenco dei marketplace approvati via e-mail di volta in volta. A scanso di equivoci, la presente Clausola XI, paragrafo 5 delle CGV si applica a tutti gli Incaricati all'interno del SEE e della Svizzera, nonché al di fuori del SEE e della Svizzera.
XII. Il territorio
- I distributori con sede o stabilimento nel SEE o in Svizzera possono vendere i prodotti Wahl a clienti situati nel SEE e in Svizzera.
- I distributori con sede o stabilimento al di fuori del SEE e della Svizzera possono vendere i prodotti Wahl esclusivamente nei loro negozi fisici e nei negozi online (siti web) all'interno del territorio contrattuale concordato nell'accordo di distribuzione.
XIII. Clausola UE-No-Russia
- Il Distributore non potrà vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o per l'uso nella Federazione Russa alcun bene fornito da Wahl che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.
- Il Distributore farà del suo meglio per garantire che lo scopo della presente Clausola XIII, paragrafo (1), non sia vanificato da terzi a valle della catena commerciale, compresi i rivenditori.
- L'Incaricato dovrà istituire e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare comportamenti da parte di terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori, che possano vanificare lo scopo della Clausola XIII, paragrafo (1).
- Qualsiasi violazione della clausola XIII. paragrafi (1), (2) o (3) costituirà una violazione materiale di un elemento essenziale di qualsiasi acquisto e/o accordo, e Wahl avrà il diritto di chiedere rimedi appropriati, tra cui, ma non solo:
- la risoluzione di qualsiasi acquisto e/o di qualsiasi accordo; e
- una sanzione pari al 10% del valore totale dell'accordo o del prezzo dei beni esportati, a seconda di quale sia il valore più alto.
- Il Distributore informerà immediatamente Wahl di eventuali problemi nell'applicazione della Clausola XIII. paragrafi (1), (2) o (3), comprese eventuali attività pertinenti da parte di terzi che potrebbero vanificare lo scopo della Clausola XIII. paragrafo (1). Il Distributore metterà a disposizione di Wahl le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui alla Clausola XIII, paragrafi (1), (2) e (3) entro due settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.
XIV. Foro competente e legge applicabile
- Il foro competente per qualsiasi controversia derivante dal contratto sarà Villingen-Schwenningen (Repubblica Federale di Germania). Tuttavia, Wahl avrà anche il diritto di citare il partner contrattuale davanti ai tribunali competenti per il suo luogo di residenza.
- Il contratto sarà disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sulla Promo internazionale delle merci (CISG). Le questioni legali non coperte da questa Convenzione, o che non possono essere risolte sulla base dei suoi principi, saranno soggette al diritto civile svizzero.
XV. Disposizioni conclusive
- Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Promo e Forniture, o di qualsiasi accordo basato su di esse, dovessero risultare non valide o inattuabili, ciò non avrà alcun impatto sulla validità delle altre disposizioni o accordi. In tal caso, le parti contrattuali faranno del loro meglio per sostituire le disposizioni con disposizioni e accordi validi e attuabili che si avvicinino il più possibile allo scopo commerciale di quelle non valide.
- Entrambe le parti contrattuali sono reciprocamente obbligate a prendere tutte le misure ragionevoli necessarie per raggiungere lo scopo del contratto e a desistere da tutto ciò che mette in pericolo il raggiungimento e il mantenimento dello scopo del contratto.